
In ogni ordinamento giuridico statale sono previsti degli organi centrali responsabili dell’attività di produzione normativa, della soluzione delle controversie e dell’attuazione del diritto, ed i destinatari delle norme giuridiche negli ordinamenti statali sono gli individui legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza effettiva e tutti i soggetti dotati di personalità giuridica.
L’ordinamento internazionale si muove in una direzione opposta rispetto agli ordinamenti interni: innanzitutto non vi è un’autorità centrale in grado di emanare leggi e assicurarne il rispetto in maniera coercitiva; per questo la comunità internazionale viene definita “anorganica”. Inoltre gli Stati vengono considerati i soggetti primari nell’ordinamento internazionale poiché la comunità internazionale è nata in seguito all’affermazione del moderno Stato nazionale tra il XV e il XVII secolo grazie alla formazione di Stati indipendenti dalla Chiesa e dall’Impero, tra i quali vige il principio di uguaglianza giuridica, mentre gli individui svolgono un ruolo secondario, poiché ritenuti internazionalmente deboli e sottoposti alla giurisdizione dello Stato di cui sono cittadini.
Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti, organizzazioni ed individui devono possedere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, l'ordinamento internazionale non stabilisce con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza. Tuttavia se si esaminano le norme internazionali consuetudinarie che stabiliscono i diritti e gli obblighi giuridici fondamentali degli Stati, appare lampante che gli Stati cui sono indirizzati tali norme debbano possedere tre elementi per poter avere una soggettività giuridica internazionalmente rilevante: un governo che eserciti in maniera effettiva il controllo su una determinata comunità territoriale e dunque un territorio ed un popolo sui quali esercitare un controllo effettivo e stabile. Dunque il diritto internazionale è largamente basato sul principio di effettività, secondo il quale soltanto le pretese e le situazioni solidamente costituite nella realtà acquistano rilevanza giuridica. Per cui uno Stato potrà pretendere uno status internazionale soltanto qualora sia riuscito ad esercitare un dominio effettivo su un dato territorio e su una comunità ivi stanziata.
Tuttavia dalla Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni, per cui il principio di effettività non è più sufficiente agli Stati per poter ottenere una soggettività giuridica. L’ampia sfera di libertà di cui godevano gli Stati in passato, ha subito rilevanti limitazioni; questi infatti sono vincolati da trattati internazionali e norme consuetudinarie nel rispettare i diritti umani, tutelare il principio di autodeterminazione dei popoli ed il divieto dell’ uso della forza come strumento di politica estera. Il concetto di “diritti umani” viene coniato con il processo di Norimberga quando ci si rese conto che nell’ordinamento internazionale non vi erano norme che condannavano le atrocità commesse dalla Germania nazista. Da allora l’ONU e tutte le Organizzazioni Internazionali comprese quelle non governative, che col tempo sono state istituite, si impegnarono affinché tale concetto avesse un fondamento ed una copertura giuridica. Da allora vi sono norme che impongono ad ogni Stato il rispetto di alcuni diritti fondamentali, quale che sia la nazionalità dell’individuo, contenute nella Convenzione Europea dei diritti umani, nel Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali o nella Carta africana dei diritti umani e dei popoli ed in qualsiasi altro trattato stipulato dagli Stati o la formazione di una norma consuetudinaria.
Oggi al tradizionale principio di effettività si affianca il nuovo ed indispensabile principio che disconosce la legittimità di fatti e situazioni che sono incompatibili con certi valori fondamentali posti a tutela dell’individuo.
Su questa tematica relativa al trattamento degli individui in quanto tali -e non come mere “pertinenze” degli Stati di appartenenza- prende forma la contraddizione tra il diritto internazionale “tradizionale” inteso come Comunità di Stati e dei rapporti tra questi ed il “nuovo” diritto internazionale fatto di diritti ed obblighi che investono direttamente gli individui estrapolati dal proprio contesto nazionale. Gli individui nel nuovo diritto internazionale vengono considerati soggetti e dunque destinatari di norme internazionali che superano le frontiere nazionali.
Una contraddizione questa che noi tutti ci auguriamo divenga il superamento di quel diritto internazionale a misura e discrezione degli Stati sovrani in cui l’individuo assume un ruolo secondario se non irrilevante. Tale contraddizione è oggi più che mai alla portata di tutti, e vede purtroppo ancora moltissimi Stati e regimi calpestare la dignità dei propri cittadini e dei loro diritti fondamentali.
Un ruolo fondamentale in tale ambito ricopre e continuerà a ricoprire la società civile che attraverso le Ong, i report e le denunce sarà in grado di porre agli occhi di tutti le contraddizioni ed il trattamento che ancora nel XXI secolo l’uomo subisce in alcune parti del mondo. È grazie alla società civile di certo e non grazie a taluni governi se oggi conosciamo Liu Xiobao, ultimo premio Nobel per la Pace, prigioniero e dissidente del regime cinese, o Sakineh, condannata a morte in Iran. È grazie all’occhio vigile ed attento della società civile se Israele riceve continue condanne e dissensi per la propria condotta verso i palestinesi o se negli Stati Uniti si contano sulle dita di una mano gli Stati che ammettono ancora la condanna a morte per taluni reati.
La società civile oggi più che mai rappresenta la chiave di volta per un nuovo modo di intendere il mondo ed i rapporti tra chi vi abita, arbitro vigile ed attento della condotta e delle azioni degli Stati.
Roberto Asaro
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